Sono diventati più semplici e basati solo su dati certi i rapporti tra Inps e pensionati che percepiscono prestazioni legate al reddito. Già dall’anno scorso con la legge n. 14 del 2009, è stato stabilito che ai fini delle prestazioni collegate al reddito si tiene conto unicamente del reddito conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell’anno solare precedente e non più, come era avvenuto in precedenza, su quello presunto dell’anno in corso.
Con questa normativa il fenomeno, causato principalmente da erogazioni basate sul criterio del reddito presunto, è stato notevolmente ridimensionato. Il diritto, dunque, alle quote di pensione viene verificato tenendo conto unicamente del reddito conseguito l’anno precedente. Questo parametro, inoltre, resta invariato fino al 30 giugno dell’anno successivo. Nel 2010, per esempio, sul modello RED – che i pensionati debbono inoltrare tramite il Caf entro il 30 giugno prossimo – va riportato il reddito del 2009 sulla cui base viene confermato, ridotto o aumentato l’importo spettante fino al 30 giugno del 2011.
Il calcolo della pensione minima
Per capire adesso con quale criterio viene attribuita l’integrazione dobbiamo ricordare anzitutto che l’Inps calcola la pensione sulla base dei versamenti effettuati. Ma se l’importo risulta inferiore al minimo di legge (460,97 euro al mese nel 2010) aggiunge la differenza, cioè una integrazione a totale carico dello Stato.
Attenzione però, l’integrazione, che un tempo veniva concessa a chiunque avesse maturato il diritto a pensione, oggi è strettamente legata ai redditi personali per chi vive da solo e a quelli della coppia per chi è coniugato. La legge fissa determinati limiti di reddito che, come si è detto, vengono aggiornati di anno in anno in base al tasso di inflazione (costo della vita pari allo 0,7% per il 2010).
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E anche chi non li supera non è detto che riceva come integrazione la differenza tra la pensione maturata e il trattamento minimo. A seconda del reddito dichiarato può essere assegnata la misura intera o ridotta. Per chiarire meglio vediamo intanto come si presenta la situazione per i pensionati che vivono da soli. Nel 2010 possono contare sul trattamento minimo di 460,97 euro mensili se il loro reddito annuo non supera 5.950,88 euro.
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Se il reddito extra pensione si colloca tra 5.950,88 euro e 11.901,76 euro l’integrazione spetta in misura ridotta, pari alla differenza tra quest’ultimo importo e il reddito conseguito. Per rendere meglio il concetto è bene fare l’esempio di un pensionato che ha maturato con i soli contributi una pensione di 200 euro al mese e possiede altri redditi (case, altre pensioni ecc..) per 9.000 euro l’anno. In questo caso l’integrazione è di 223,21 euro (11.911,76 – 9.000 : 13) per cui la pensione sarà di 423 euro al mese, inferiore quindi al trattamento minimo.
I redditi personali e della coppia
Il discorso diventa più complicato per le persone coniugate che devono superare in pratica un doppio sbarramento: quello del reddito personale che deve restare nei limiti sopra indicati e quello della coppia. Quest’anno la situazione si presenta in questi termini:
1) reddito personale che non supera 5.950,88 euro e reddito della coppia non oltre 17.852.64 euro; in questo caso al pensionato spetta l’integrazione intera e viene quindi garantito il trattamento minimo di 460,97 euro al mese.
2) reddito personale compreso tra 5.950,88 e 11.901,76 e reddito della coppia compreso tra 17.852,64 e 23.803,52. In questo caso l’integrazione spetta in misura ridotta.
La legge stabilisce che l’importo spettante è quello minore risultante dal doppio confronto tra il limite massimo di reddito personale (11.901,76) e quello effettivamente posseduto e tra il limite di reddito della coppia (23.803,52) e quello conseguito. Nella tabella A che si riporta in seguito sono sintetizzati i requisiti per ottenere l’integrazione.
Le maggiorazioni sociali
Chi vive con una sola pensione o quasi può avere qualcosa in più della pensione minima. La legge riconosce, infatti, le cosiddette maggiorazioni sociali, che variano in base all’età del pensionato. La quota aggiuntiva è di 25,83 euro al mese per coloro che hanno dai 60 ai 64 anni, di 82,64 euro per chi ha un’età che si colloca tra 65 e i 69 anni. Dai 70 anni in su l’integrazione è di 136,44 euro. I 70 anni richiesti si possono ridurre fino a 65, in ragione di un anno per ogni cinque di contributi versati. Per gli invalidi totali l’età minima è di 60 anni.
Nel 2010 le maggiorazioni sono subordinate al non superamento dei limiti di reddito riportati nella tabella B. Per i non coniugati il limite di reddito personale è dato dall’ammontare del trattamento minimo, più l’importo annuo della maggiorazione. Mentre per i coniugati il reddito della coppia non deve superare il limite personale, maggiorato dell’importo dell’assegno sociale (411,53 nel 2010).
Quali redditi
Sia per la pensione minima che per la maggiorazione sociale, e’ il caso di ricordare che l’Inps considera tutti i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti o tassati alla fonte come gli interessi bancari e postali, i rendimenti da bot e altri titoli. Nel computo rientrano anche le rendite Inail e gli assegni assistenziali. In altre parole bisogna denunciare tutto con la sola eccezione dei redditi provenienti da:
• la casa di abitazione;
• le pensioni di guerra;
• l’assegno di accompagno;
• i trattamenti di famiglia;
• i sussidi erogati da Enti Pubblici senza carattere di continuità
E’ opportuno, comunque, data la particolare applicazione normativa, rivolgersi agli uffici del Patronato 50&Più Enasco che, gratuitamente e presenti su tutto il territorio nazionale, sono in grado di fornire tutte le informazioni e i chiarimenti necessari.